Trattato
Art. 3
In vigore dal 24 dic 1867
Nel caso, il che Dio non voglia, di una guerra fra le due alte Parti contraenti, si concederà ai cittadini e sudditi dell'uno e dell'altro Stato, che fossero soltanto transeunti, un termine di sei mesi per quelli che abitano sulle coste, e di un anno per quelli che si trovano nell'interno, perché possano imbarcarsi in quel porto che più loro convenga, rispettando i crediti sia particolari, sia sopra il tesoro o banchi, che loro appartengono.
Gli altri cittadini o sudditi, che avessero stabilimenti fissi di commercio, o per uso di qualche professione od occupazione privata, potranno rimanere nel Paese, se ciò loro convenga, senza soffrire la menoma molestia nelle loro persone o nelle loro proprietà, con che, per altro, non commettano atti di ostilità e non contravvengano alle Leggi vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-3