Trattato

Art. 4

In vigore dal 24 dic 1867
Potranno i cittadini o sudditi dell'una delle due Nazioni liberamente disporre dei beni che posseggono nel territorio dell'altra, nei medesimi casi, e coi medesimi mezzi o contratti che i nazionali. I cittadini o sudditi d'uno dei due Paesi, che fossero eredi d'individui morti nell'altro, potranno succedere nei loro beni, sia per testamento, sia ab intestato, e prenderne possesso in persona o per mezzo di procuratore, e disporne liberamente come crederanno meglio, senza pagare altri diritti od imposte che quelle che in casi uguali pagherebbero i nazionali. Qualora l'erede di detti beni debba venderli ed esportarne il valore, non sarà assoggettato ad alcuna restrizione o tassa, cui non sarebbe in simili casi assoggettato un nazionale. Le questioni che possono sorgere in quanto al diritto di successione a tutta o parte della eredità fra i cittadini o sudditi dè due Paesi con quelli dell'altro, o con sudditi di una terza Potenza, saran giudicate dà Tribunali di giustizia, in conformità delle Leggi dello Stato nel cui territorio esistono i beni ereditari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-4

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