Trattato
Art. 4
In vigore dal 24 dic 1867
Potranno i cittadini o sudditi dell'una delle due Nazioni liberamente disporre dei beni che posseggono nel territorio dell'altra, nei medesimi casi, e coi medesimi mezzi o contratti che i nazionali.
I cittadini o sudditi d'uno dei due Paesi, che fossero eredi d'individui morti nell'altro, potranno succedere nei loro beni, sia per testamento, sia ab intestato, e prenderne possesso in persona o per mezzo di procuratore, e disporne liberamente come crederanno meglio, senza pagare altri diritti od imposte che quelle che in casi uguali pagherebbero i nazionali.
Qualora l'erede di detti beni debba venderli ed esportarne il valore, non sarà assoggettato ad alcuna restrizione o tassa, cui non sarebbe in simili casi assoggettato un nazionale.
Le questioni che possono sorgere in quanto al diritto di successione a tutta o parte della eredità fra i cittadini o sudditi dè due Paesi con quelli dell'altro, o con sudditi di una terza Potenza, saran giudicate dà Tribunali di giustizia, in conformità delle Leggi dello Stato nel cui territorio esistono i beni ereditari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-4