Trattato
Art. 2
In vigore dal 24 dic 1867
I cittadini e sudditi di ciascheduno dei due Paesi anderanno esenti nell'altro da ogni servizio personale sì nell'esercito che nella marina e nelle milizie nazionali, come pure da ogni contribuzione di guerra, imprestito forzato, requisizione o servizio militare d'ogni sorta.
In tutti gli altri casi le proprietà mobili ed immobili dei rispettivi cittadini o sudditi non saranno soggette ad altri gravami, riscossioni od imposte, che a quelle che vengano sopportate dai cittadini o sudditi della Nazione più favorita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-2