Trattato
Art. 13
In vigore dal 24 dic 1867
Ogni operazione relativa al salvataggio dei bastimenti della Nazione orientale dell'Uruguay, naufragati sulle coste del Regno d'Italia, sarà diretta dai Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli o Agenti consolari dell'Uruguay; e reciprocamente i Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli e Agenti consolari italiani dirigeranno le operazioni relative al salvataggio dei bastimenti della loro Nazione, naufragati od investiti sulle coste della Repubblica orientale dell'Uruguay.
L'intervenzione delle Autorità locali avrà luogo in entrambi i Paesi soltanto per mantenere l'ordine, garantire gli interessi dei ricuperatori, se sono estranei agli equipaggi naufragati, ed assicurare l'eseguimento delle cautele per l'entrata e l'uscita delle merci salvate.
Nell'assenza, e fino all'arrivo dei Consoli generali e Agenti consolari, le Autorità locali dovranno però sempre prendere tutte le misure necessarie per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti naufragati.
Rimane convenuto inoltre che le merci salvate non saranno soggette ad alcun dazio, a meno che sieno introdotte pel consumo interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-13