Convenzione
Art. 14
In vigore dal 2 set 1865
Le amministrazioni postali italiana e brasiliana fisseranno di comune accordo, in conformità della presente convenzione, le condizioni colle quali potrà farsi lo scambio della corrispondenza originaria, o a destinazione degli Stati esteri, pei quali le poste d'Italia servono d'intermediario.
Egli è però inteso che le condizioni che verranno stabilite potranno essere modificate ogni qual volta sia di comune accordo riconosciuta la convenienza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-14