Convenzione

Art. 11

In vigore dal 2 set 1865
I giornali e le stampe sotto fascia potranno anche essere raccomandati, mediante il pagamento della tassa stabilita per la loro francatura, e della tassa fissa di raccomandazione di 60 centesimi o di 210 reis.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-11

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