Convenzione
Art. 11
In vigore dal 2 set 1865
I giornali e le stampe sotto fascia potranno anche essere raccomandati, mediante il pagamento della tassa stabilita per la loro francatura, e della tassa fissa di raccomandazione di 60 centesimi o di 210 reis.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-11