Convenzione
Art. 12
In vigore dal 2 set 1865
Le tasse di cui trattano gli , e 11 precedenti, saranno pagate col mezzo di francobolli postali dei paesi rispettivi.
Quando il valore dei francobolli apposti agli oggetti spediti fosse inferiore alla tassa dovuta a norma degli articoli succitati, dovrà il destinatario, onde riceverli, pagarne la differenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-12