Art. 12
Convenzione

Art. 12

12 / 21
In vigore dal 2 set 1865
Le tasse di cui trattano gli , e 11 precedenti, saranno pagate col mezzo di francobolli postali dei paesi rispettivi. Quando il valore dei francobolli apposti agli oggetti spediti fosse inferiore alla tassa dovuta a norma degli articoli succitati, dovrà il destinatario, onde riceverli, pagarne la differenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-12