Convenzione
Art. 17
In vigore dal 2 set 1865
Le lettere mal dirette saranno, senza dilazione alcuna, reciprocamente respinte all'ufficio mittente al prezzo pel quale saranno state addebitate.
Le lettere, i cui destinatari avranno cambiato residenza, e che per questo motivo saranno state rivoltate, quando non possono essere loro consegnate saranno restituite ai mittenti, purchè conosciuti, senza che vengano aperte, gravate della stessa tassa che avrebbero dovuto pagare i destinatari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-17