Convenzione

Art. 18

In vigore dal 2 set 1865
Le lettere ordinarie o raccomandate, i giornali e le stampe che saranno cambiate fra le amministrazioni postali italiana e brasiliana, e che per qualsiasi motivo non avranno potuto esser rimesse à loro destinatari, saranno restituite da ambe le parti pel peso e pel prezzo, pel quale saranno state addebitate dall'una all'altra delle due amministrazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo