Convenzione
Art. 18
In vigore dal 2 set 1865
Le lettere ordinarie o raccomandate, i giornali e le stampe che saranno cambiate fra le amministrazioni postali italiana e brasiliana, e che per qualsiasi motivo non avranno potuto esser rimesse à loro destinatari, saranno restituite da ambe le parti pel peso e pel prezzo, pel quale saranno state addebitate dall'una all'altra delle due amministrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-18