Convenzione
Art. 19
In vigore dal 2 set 1865
L'amministrazione delle poste italiane e quella delle poste brasiliane designeranno di comune accordo gli uffizi, per mezzo dei quali dovrà aver luogo il cambio della corrispondenza rispettiva, e si concerteranno su quanto ha tratto alla forma dei conti ed alla loro liquidazione e saldo, e su d'ogni altra disposizione di ordine occorrente ad assicurare l'esecuzione delle disposizioni della presente convenzione.
Resta inteso che le disposizioni indicate in questo articolo potranno esser dalle due amministrazioni modificate ogni qualvolta di comune accordo ne riconosceranno il bisogno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-19