Convenzione

Art. 16

In vigore dal 2 set 1865
Il mittente d'una lettera raccomandata potrà richiedere che per mezzo d'una ricevuta del destinatario gli venga dato avviso della consegna della lettera stessa. Per tale esigenza dovrà pagare la tassa di centesimi 20 (70 reis) che andrà a totale profitto dell'amministrazione speditrice. La perdita d'una lettera raccomandata dà diritto ad una indennizzazione di lire 50 (reis 17,500), che sarà pagata dall'amministrazione sul cui territorio si verificherà lo smarrimento, e dovrà essere richiesta nel termine di sei mesi dalla data in cui la lettera doveva raggiungere il suo destino.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-16

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