Convenzione
Art. 13
In vigore dal 2 set 1865
L'amministrazione delle poste italiane pagherà all'amministrazione delle poste del Brasile:
Per ogni lettera semplice originaria del regno d'Italia francata a destinazione del Brasile, e per ogni lettera semplice, non francata, originaria del Brasile pel regno d'Italia, la somma di 52 reis (15 centesimi).
Dal canto suo l'amministrazione delle poste brasiliane pagherà all'amministrazione delle poste italiane:
Per ogni lettera semplice originaria del Brasile francata a destino del regno d'Italia, e per ogni lettera semplice, non francata, originaria del regno d'Italia a destinazione del Brasile, la somma lire 1.08;
In quanto alla tassa di 60 centesimi, a cui saranno sottoposte le lettere spedite col mezzo di bastimenti mercantili, verrà questa ripartita in parti uguali fra le due amministrazioni, deduzione fatta del premio dovuto al capitano del bastimento che le avrà trasportate.
I giornali e le stampe spedite dal Brasile in Italia e viceversa non daranno luogo a reciproco conteggio. L' amministrazione delle poste brasiliane rimborserà unicamente all'amministrazione delle poste italiane il prezzo di trasporto marittimo e i diritti di transito che questa avrà pagato alle amministrazioni delle poste degli Stati intermediari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-13