Convenzione
Art. 9
In vigore dal 2 set 1865
I giornali e le stampe di qualunque specie, spediti dall'Italia nel Brasile e viceversa dovranno esser francati sino a destinazione. La tassa di francatura dei giornali ed altri stampati sarà di 15 centesimi per ogni 40 grammi in Italia, e di 52 reis per lo stesso peso (11 oitavas nel Brasile).
Sotto la denominazione di stampe s'intendono comprese ogni specie d'opere periodiche, gli opuscoli, i libri anche rilegati, le carte di musica, gli avvisi, le circolari, i prospetti, i cataloghi, le incisioni, litografie, fotografie, e simili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-9