Convenzione
Art. 5
In vigore dal 2 set 1865
La corrispondenza spedita dall'Italia al Brasile, o viceversa, potrà essere francata fino a destinazione, o potrà esserne lasciata la tassa a carico dei destinatari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-5