Convenzione
Art. 2
In vigore dal 2 set 1865
L'amministrazione delle poste italiane e l'amministrazione delle poste del Brasile potranno eziandio valersi per la trasmissione delle corrispondenze in pieghi chiusi dei bastimenti mercantili tanto dell'una che dell'altra nazione, che navigassero fra i porti italiani e brasiliani.
Per questo mezzo però non si spediranno che quelle corrispondenze, sul cui indirizzo ne sarà espressa l'indicazione. I pieghi chiusi così spediti saranno consegnati nel porto d'arrivo agl'impiegati doganali, sanitari, od altri a ciò delegati, che primi si presenteranno a bordo dei surriferiti bastimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-2