Convenzione

Art. 3

In vigore dal 2 set 1865
Le spese di transito e del trasporto marittimo delle corrispondenze cambiate in pieghi chiusi fra l'Italia ed il Brasile col mezzo dè piroscafi inglesi della regia Compagnia di Southampton saranno sostenute interamente dall'amministrazione postale italiana.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-3

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