Convenzione
Art. 7
In vigore dal 2 set 1865
L'amministrazione delle poste italiane potrà trasmettere lettere raccomandate a destinazione del Brasile.
Dal canto suo l'amministrazione delle poste brasiliane potrà spedir lettere raccomandate a destinazione del regno d'Italia e dei paesi ai quali le poste italiane servono di intermediario.
La tassa delle lettere raccomandate a destinazione del regno d'Italia nel Brasile, e viceversa, sarà la stessa delle lettere ordinarie, coll'aggiunta di una tassa fissa di raccomandazione, la quale sarà di 60 centesimi in Italia e di 210 reis nel Brasile.
Queste tasse dovranno sempre esser pagate anticipatamente, e quella fissa di raccomandazione andrà interamente a profitto dell'amministrazione speditrice.
La spedizione di lettere raccomandate per mezzo di bastimenti mercantili non è ammessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-7