Convenzione
Art. 10
In vigore dal 2 set 1865
I giornali e le stampe, cui si riferisce l'articolo precedente, dovranno esser posti sotto fascia e accomodati in modo di potersi facilmente verificare, e non dovranno contenere alcuno scritto oltre il rispettivo indirizzo. Si eccettuano gli avvisi e le circolari in cui potrà scriversi la data e la firma.
I libri non potranno avere guarnizioni od ornati di valore.
I giornali e le stampe, al cui riguardo non si osservassero le prescrizioni sovra indicate, come pure quelli che non fossero francati o non lo fossero sufficientemente, saranno trattenuti, o non vi si darà corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-10