Convenzione

Art. 10

In vigore dal 2 set 1865
I giornali e le stampe, cui si riferisce l'articolo precedente, dovranno esser posti sotto fascia e accomodati in modo di potersi facilmente verificare, e non dovranno contenere alcuno scritto oltre il rispettivo indirizzo. Si eccettuano gli avvisi e le circolari in cui potrà scriversi la data e la firma. I libri non potranno avere guarnizioni od ornati di valore. I giornali e le stampe, al cui riguardo non si osservassero le prescrizioni sovra indicate, come pure quelli che non fossero francati o non lo fossero sufficientemente, saranno trattenuti, o non vi si darà corso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo