Convenzione
Art. 4
In vigore dal 2 set 1865
Il pagamento delle spese di trasporto delle corrispondenze col mezzo dè bastimenti mercantili spetta all'amministrazione che le riceve, se tale pagamento è dovuto in virtù della legislazione vigente nello Stato rispettivo. Qualora però il Governo Italiano o il Governo Brasiliano stabilissero fra i porti delle due nazioni un servizio regolare di piroscafi noleggiati o sussidiati, le condizioni per la trasmissione delle corrispondenze scambiate con questo mezzo saranno stabilite di comune accordo dalle amministrazioni postali dei due Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-4