Convenzione

Art. 20

In vigore dal 2 set 1865
La presente convenzione avrà valore a cominciare dal giorno che verrà stabilito dalle amministrazioni delle poste dei due paesi, e sarà duratura per un anno intero. Scorso questo termine s'intenderà prolungata d'anno in anno, a meno che non ne venga denunziato il termine da una delle due Alte Parti contraenti sei mesi avanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-20;2424#art-c-20

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