Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 80
Situazioni da trasmettersi al Ministro della guerra ed al Comandante della Divisione. - Altri specchi in generale.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 296. Oltre i rapporti e le comunicazioni che nelle vie ordinarie, o quando ne è richiesto, il comandante di Corpo deve porgere alle superiori autorità militari, egli invia pure ogni mese direttamente al Ministro della guerra, e dentro i termini da questo stabiliti, la situazione graduale numerica della forza del Corpo (modello n.° 7) accompagnandola col ruolino degli uffiziali (modello n.° 8).
Spedisce similmente ogni 15 giorni, e direttamente al Comandante generale della Divisione militare un simile specchio conforme al modello n.° 9.
§ 297. Tutti gli specchi, tabelle o documenti che egli abbia a trasmettere a qualsiasi autorità, vogliono essere da lui medesimo verificati, sottoscritti, nè può mai affidare ad altri tale incarico quando egli è presente al Corpo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-80