Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 78
Vigilanza sui cavalli degli uffiziali.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 292. Deve esigere che i suoi uffiziali siano provvisti di buoni cavalli, ne abbiano il numero prescritto secondo il loro grado, e si esercitino nell'equitazione onde essere nel caso di ammaestrare i soldati, e di addestrare i cavalli nuovi.
§ 293. Allo scopo di accertarsi del loro buon governo, e della loro conservazione, il comandante il reggimento si fa presentare di tempo in tempo, ed ogniqualvolta lo crede necessario, i cavalli degli uffiziali, tanto quelli comprati del proprio, quanto quelli di favore, di agevolezza, oppure avuti in dono, ed esige che ognuno sia sempre provvisto di buoni cavalli di servizio per l'arma rispettiva; non permette agli uffiziali cavalli da tiro, se non hanno i necessari da sella, nè lascia loro vendere o cambiare prima del tempo prescritto quelli procurati dal Governo, di cui è accennato sopra.
§ 294. Succedendo a qualche uffiziale inferiore straordinarie disgrazie nei suoi cavalli, il colonnello può accordargli provvisoriamente di montarne uno di truppa pel servizio, ma deve ragguagliarne tosto il Ministero indicando i motivi che lo determinarono a tal concessione, nè mai permettere che tale cavallo sia alloggiato fuori del quartiere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-78