Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 76
Promozioni.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 286. Egli si uniforma nelle promozioni dei sott'uffiziali, caporali e soldati alle prescrizioni della legge e del regolamento sull'avanzamento.
Nell'esercizio di questa importantissima prerogativa egli procede colla massima diligenza ed oculatezza, giacché egli è strettamente mallevadore delle promozioni che fa, e dalle quali dipende in gran parte il buon nome del Corpo. Ondechè egli deve preferire di lasciare talun posto vacante, anziché chiamarvi persone inette, e soprattutto immeritevoli per mala condotta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-76