Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 75
Destinazione dei militari agli squadroni ed al disimpegno delle varie incumbenze; lavoratori.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 284. Nel riparto dei suoi dipendenti fra gli squadroni il comandante del Corpo si attiene alle norme segnate ai precedenti § 161 e 166.
Egli assegna agli uffiziali superiori ed inferiori quella parte d'istruzione cui devono attendere.
Destina l'uffiziale d'amministrazione presso gli squadroni attivi per esercitare presso di sè le funzioni di segretario, e, qualora le esigenze del servizio nol permettessero, è in sua facoltà il destinare a quest'ufficio un uffiziale subalterno scelto fra i sottotenenti che contino un anno di servizio nel grado; questi però non andrà esente dai turni di distaccamento, e dovrà intervenire alle istruzioni in piazza d'armi. Destina alla carica di porta-stendardo il più anziano fra i sottotenenti che non sia titolare di altro impiego; incarica, occorrendo, l'uffiziale subalterno che ravvisi idoneo di far le veci temporaneamente di quegli aiutanti maggiori che fossero impediti o mancanti, o che occorressero per avventura sia presso il Corpo sia presso talun distaccamento in più di quelli portati dal quadro di formazione, ed in generale affida ai militari di ogni grado le varie incumbenze di servizio e d'istruzione, a cui li riconosca appropriati, osservate sempre le prescrizioni dei regolamenti.
§ 285. Può permettere, quando ne riconosca la necessità, che alcuni soldati attendano a lavori utili al Corpo presso i capi-operai del medesimo, ma non mai presso persone estranee al Corpo.
Storico versioni
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