Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 79
Reati, disordini e casi straordinari.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 295. Nel caso di reato, ovvero di disordine grave, e così pure nel caso di qualsiasi evento straordinario ed importante, a cui abbia parte alcun militare del Corpo, o che possa riferirsi al servizio affidatogli, egli ne informa tostamente i comandanti del Circondario, della Brigata, della Divisione, ed ove il caso sia urgente o gravissimo, ne ragguaglia pur direttamente il Generale comandante il dipartimento, e il Ministro della guerra.
Trattandosi di reati previsti dalla legge penale, sia militare, che comune, li denuncia altresì all'autorità giudiziaria competente, indicandone tutte le circostanze aggravanti. Tale indicazione vorrà pure esser fatta nelle variazioni cinquinali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-79