RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 82

Relazioni col Comandante di Piazza.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 300. Egli riceve dal comandante della piazza, se vi è, le istruzioni concernenti il servizio di piazza. Gli trasmette ogni cinque giorni uno specchio della forza conforme al modello n.° 13, gli fa i rapporti prescritti dal regolamento pel servizio nelle divisioni e nelle piazze, e tutti quelli riguardanti il servizio di piazza, che il detto comandante domandi straordinariamente. § 301. Qualora nello stesso presidio vi fossero altri Corpi, stabilisce di concerto con lui i giorni e le ore per le esercitazioni nella piazza, ne può far sortire dai limiti della medesima il Corpo, od una frazione di esso senza avergliene prima dato avviso, nel qual caso il comandante predetto non può opporvisi che per motivi gravi, dei quali renderà conto immediatamente al comandante generale della Divisione militare. Il comandante del Corpo non può pernottare fuori della guarnigione senza darne avviso al comandante militare, quand'anche ne abbia ottenuta licenza dall'autorità competente.
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Relazioni col Comandante di Piazza. (Art. 82 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo