RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 81

Rapporti e comunicazioni al Comandante di Brigata.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 298. Trasmette al comandante di Brigata il rapporto modello n.° 24, ogni giorno, se questi risiede nello stesso presidio, e se risiede altrove, ogni 15 giorni, accompagnandolo in quest'ultimo caso da un rapporto particolareggiato sul servizio, la disciplina e l'istruzione del reggimento. Trimestralmente poi gli trasmette la situazione finanziaria del Corpo, modello n.° 11. § 299. Quando il comandante della Brigata si presenta a passare in rassegna il reggimento, gli porge uno specchio degli uomini presenti (modello n.° 12), ed ogniqualvolta intenda esaminare, od addentrarsi in qualsiasi parte del servizio, e dell'istruzione, od investigare i registri, o comunque lo richieda di nozioni o schiarimenti quali che siano, il comandante del Corpo glieli deve somministrare.
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Rapporti e comunicazioni al Comandante di Brigata. (Art. 81 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo