Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 81
Rapporti e comunicazioni al Comandante di Brigata.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 298. Trasmette al comandante di Brigata il rapporto modello n.° 24, ogni giorno, se questi risiede nello stesso presidio, e se risiede altrove, ogni 15 giorni, accompagnandolo in quest'ultimo caso da un rapporto particolareggiato sul servizio, la disciplina e l'istruzione del reggimento. Trimestralmente poi gli trasmette la situazione finanziaria del Corpo, modello n.° 11.
§ 299. Quando il comandante della Brigata si presenta a passare in rassegna il reggimento, gli porge uno specchio degli uomini presenti (modello n.° 12), ed ogniqualvolta intenda esaminare, od addentrarsi in qualsiasi parte del servizio, e dell'istruzione, od investigare i registri, o comunque lo richieda di nozioni o schiarimenti quali che siano, il comandante del Corpo glieli deve somministrare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-81