RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 77

Vigilanza sugli uffiziali.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 287. Deve esercitare assidua vigilanza sulla condotta, non solo militare, ma eziandio morale dei suoi uffiziali, reprimendo severamente quelle irregolarità, e quei difetti che disdicono al decoro del loro grado, e soprattutto l'intemperanza ed il giuoco, da cui più specialmente hanno origine i debiti, e per cui si affievolisce quello spirito di buon camerata, che deve regnare tra gli uffiziali. Ove gli avvertimenti, e gli altri mezzi di correzione non bastino a richiamare talun uffiziale al dovere, il comandante deve riferirne all'autorità superiore militare per gli opportuni provvedimenti. Egli terrà di ogni cosa relativa al servizio ed alla condotta loro, sia militare che morale, strettissimo conto nella compilazione degli specchi caratteristici, e delle liste di proposizione, a cui ha la principale parte. § 288. Veglierà anche sul loro contegno sociale, correggendo quelle mancanze che offendono le leggi del viver costumato e civile, e procurando di mantenere e promuovere sempre fra loro quella squisita urbanità e nobiltà di maniere che si addice alla loro condizione. § 289. Ove un aiutante maggiore, od un uffiziale addetto all'amministrazione più non si dimostri idoneo all'impiego confertogli, ne riferisce al Ministero. Avvertirà che gli uffiziali amministrativi non trascurino, con pregiudizio del loro avanzamento, le istruzioni ed esercitazioni militari. § 290. Ove alcun uffiziale cada ammalato, procurerà che si ponga tosto in cura, e se ne farà porgere informazioni tutti i giorni da uno dei medici del Corpo. Se la malattia fosse pericolosa, mostrerà viva premura perché, occorrendo, l'ammalato riceva i conforti della religione. § 291. Custodisce accuratamente presso di sè un registro (modello n.° 10), ove nota di proprio pugno le punizioni disciplinari inflitte agli uffiziali, lo firma ogni anno all'epoca dell'ispezione, ed ove questa non abbia luogo, alla scadenza dell'anno. Così pure lo firma quando lo consegna al suo successore cessando definitivamente al comando del Corpo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-77

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Vigilanza sugli uffiziali. (Art. 77 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo