Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 73
Attribuzioni e doveri del Comandante del Corpo in generale.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 282. All'autorità, direzione e vigilanza del comandante è affidato il governo del Corpo in ogni sua parte, e perciò il servizio, la polizia, la disciplina e l'istruzione, e l'amministrazione, salvo per quest'ultima la riserva accennata al § 303.
Somma è l'importanza della sua carica, e per disimpegnarne lodevolmente gli uffici egli vuole essere fornito in alto grado di tutte le doti richieste in un uffiziale.
Egli deve perciò congiungere al coraggio ed all'energia l'operosità, l'istruzione e la prudenza.
Colla dignità del contegno, e colla fermezza delle sue determinazioni si assicura il rispetto dei subordinati; lasciando a ciascuno dei suoi dipendenti quella parte d'autorità e di responsabilità che spetta al grado ed alle funzioni di lui, esige con assidua vigilanza e fermezza che ognuno adempia perfettamente a tutti i suoi doveri, reprime le mancanze con imparziale e giusta severità, e ricompensa il vero merito senza riguardo alle fallaci apparenze ed alle raccomandazioni importune.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-73