RegolamentoCapo IX

Art. 69

Registro generale delle variazioni.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 271. Tutte le variazioni che succedono fra i militari del Corpo sono registrate ogni giorno dai rispettivi comandanti di squadrone in un rapporto modello N.° 31, che consegnano all'aiutante maggiore corredato dei documenti giustificativi. Simile rapporto fanno pervenire all'aiutante maggiore i comandanti di distaccamento alle epoche determinate dai regolamenti amministrativi. § 272. L'aiutante maggiore, dopo aver verificato le variazioni ed esaminata la regolarità degli annessi documenti, le inscrive sul registro generale delle variazioni modello n.° 5, e rimette quindi i rapporti e i documenti suddetti al segretario del Consiglio d'amministrazione. § 273. I regolamenti amministrativi porgono le norme più particolari occorrenti per la tenuta del registro sovra indicato.
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Registro generale delle variazioni. (Art. 69 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo