Regolamento›Capo IX
Art. 70
Del ruolo matricolare uomini.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 274. Ogni Corpo tiene un ruolo matricolare pei sott'uffiziali, caporali, e soldati, dove sono registrate, oltre alle indicazioni personali accennate nel modello n.° 6:
1.° La qualità dell'assento;
2.° Le promozioni di grado, d'impiego e di classe nello stesso grado od impiego, compreso il passaggio da soldato ad appuntato;
3°. Le rimozioni dei sott'uffiziali, caporali ed altri coi motivi che vi diedero luogo;
4.° I passaggi dalla categoria d'ordinanza alla categoria provinciale, e viceversa, ed i passaggi da una classe ad un'altra;
5.° I passaggi di squadrone, di categoria, e di Corpo;
6.° I riassenti, affidamenti ed assoldamenti;
7.° Le diserzioni, le costituzioni spontanee, e gli arresti dei disertori;
8.° I procedimenti giudiziari cui il militare fu soggetto, il loro esito, le pene subite, e le grazie ottenute;
9.° Le partenze in congedo illimitato, e l'arrivo sotto le armi dei provinciali;
10.° I cambiamenti di domicilio durante il soggiorno in congedo illimitato;
11.° I matrimoni contratti durante il servizio con autorizzazione o senza;
12.° Le campagne di guerra fatte, le campagne di mare e le prigionie di guerra;
13.° Le azioni di merito, le ferite, e le infermità incontrate per servizio;
14.° Le decorazioni, e ricompense onorifiche;
15.° La cessazione dal servizio, sia per morte o per giubilazione, riforma, congedo, condanna, od altra causa;
16.° Le cartelle di credito degli assoldati, e dei surrogati;
17.° Le naturalizzazioni;
18.° E generalmente tutte le variazioni, ed i fatti che concorrono a determinare la ferma del militare, o la sua posizione innanzi alla legge militare, i titoli all'avanzamento, alla giubilazione, alla riforma od a ricompense, e quelli della sua famiglia a pensioni, sussidi o ad altri vantaggi.
§ 275. Simile ruolo si terrà per gli uffiziali (modello N.° 6 bis) e vi saranno registrate le stesse indicazioni ora dette, in quanto siano applicabili alla carriera da essi percorsa, ad eccezione dei passaggi di squadrone; e vi saranno inoltre notati il titolo di promozione a sottotenente, i turni d'avanzamento, le varie posizioni d'aspettativa od altre, per cui ciascun uffiziale sia passato.
§ 276. Delle variazioni, che siano state ordinate, od autorizzate con provvedimento superiore, si dovrà sempre citare il Decreto o dispaccio che le prescrive, e dei fatti che devono essere comprovati con documenti regolari, come sono le sentenze, i matrimoni, le morti, ecc., si citeranno pure i documenti medesimi.
§ 277. Gli assenti e le variazioni da inscriversi al ruolo matricolare sono in massima desunti dagli atti di arruolamento, e dai rapporti modello n.° 31 mentovati all'articolo precedente.
§ 278. Del rimanente l'uffiziale che ne è incaricato veglierà che si osservino colla massima diligenza nella tenuta del ruolo matricolare le istruzioni apposite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-70