Regolamento›Capo VIII
Art. 65
Uffiziali in aspettativa addetti alla Casa Reale ed ai Comitati.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 260. Le norme suddivisate non saranno applicabili agli uffiziali in aspettativa che fossero addetti alla casa del Re o dei PP. RR., od ai Comitati, i quali dovranno invece attenersi alle norme stabilite per gli altri uffiziali rivestiti di tali impieghi che si trovano in servizio effettivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-65