RegolamentoCapo VIII

Art. 65

Uffiziali in aspettativa addetti alla Casa Reale ed ai Comitati.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 260. Le norme suddivisate non saranno applicabili agli uffiziali in aspettativa che fossero addetti alla casa del Re o dei PP. RR., od ai Comitati, i quali dovranno invece attenersi alle norme stabilite per gli altri uffiziali rivestiti di tali impieghi che si trovano in servizio effettivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-65

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