Regolamento›Capo VII
Art. 61
Degli attendenti, ossiano uomini di confidenza.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 237. Ciascun uffiziale, compreso il cappellano, gli uffiziali sanitari, ed i veterinari, può ottenere dal Comandante del Corpo un attendente pel suo particolare servizio, quando esso comandante non abbia motivo di ricusarlo, ed alle seguenti condizioni:
1.° Che vi sia volontario accordo per parte del soldato;
2.° Che questi abbia già compiuta la sua istruzione, e conti non meno di un anno di servizio;
3.° Che, per quanto possibile, non abbia le qualità richieste per esser promosso caporale;
4.° Che non sia appuntato o trombettiere;
5.° Che appartenga allo stesso squadrone che l'uffiziale, eccezione fatta per gli attendenti degli uffiziali dello stato maggiore, i quali sono scelti su tutto il reggimento, e ripartiti in modo uguale su ciascuno squadrone, e destinati al deposito quando è riunito al reggimento.
§ 238. Il comandante di brigata può scegliere un attendente in ciascuno dei due reggimenti della medesima.
Gli uffiziali collocati in aspettativa che godono razioni di foraggio, ed hanno cavalli, possono conservare il loro attendente per due mesi, a far tempo dal dì in cui furono collocati in detta posizione. Tale attendente è pareggiato nel trattamento, a quelli che seguitano uffiziali in licenza con cavallo.
§ 239. Gli uffiziali comandati fuori del reggimento che godono razioni di foraggio, e che portano seco i loro cavalli, possono con sè condurre il proprio attendente.
Così pure in occasione di licenza ordinaria, quando conducono seco loro i cavalli, possono ottenere tal facoltà dal comandante il Corpo.
§ 240. Gli attendenti degli uffiziali aventi razioni di foraggio, e che posseggono cavalli, sono armati di sola sciabola, e, essendo preposti alla custodia e governo dei cavalli, non sono tenuti a dormire in quartiere, e possono vestire, quando non sono sotto le armi, la tenuta stabilita al § 149. Essi non intervengono sotto le armi che in occasione delle riviste annuali, e nelle circostanze in cui sia espressamente ordinato dal comandante del Corpo.
§ 241. Gli attendenti degli uffiziali che non godono razioni di foraggio, e non posseggono cavalli, partecipano a tutte le istruzioni, scuole, riviste e parate, intervengono sotto le armi ogniqualvolta il Corpo si riunisca, ma vanno esenti dalle fatiche, e servizi ordinari, non che dal montare la guardia, sempre quando però gli altri soldati abbiano tre notti libere di tale servizio; in caso contrario vi partecipano anch'essi, nè possono farsi surrogare da altri, neanche con pagamento. Sono pure esenti dalle altre chiamate ordinarie, ma intervengono sempre a quella della ritirata, e dormono tutti in quartiere, salvo in quei casi eccezionali in cui il comandante del Corpo ravvisi di poter concedere loro di pernottare fuori del quartiere, e li dispensi dal governo del cavallo.
§ 242. Gli attendenti devono intervenire alle riviste sanitarie e di corredo, ed a tutte quelle cui il comandante del Corpo o di squadrone crederanno di chiamarli.
§ 243. Il comandante del Corpo eserciterà la massima vigilanza sugli attendenti, tanto riguardo all'istruzione loro, quanto alla disciplina, e ne ordinerà il cambio ogni qual volta lo giudicherà opportuno.
La stessa vigilanza eserciterà ciascun uffiziale verso l'attendente rispettivo, della cui condotta è mallevadore verso il comandante del Corpo.
§ 244. Gli attendenti del capellano, degli uffiziali sanitari, dei veterinari, ed altri uffiziali smontati sono dispensati dal servizio, e possono esserlo dal governo dei cavalli, quando il comandante del Corpo lo giudichi conveniente, ma non possono essere dispensati dall'istruzione a cavallo e dovranno frequentare le altre il più che possibile.
§ 245. Gli uffiziali ammogliati ponno ottenere dal comandante del Corpo pei loro attendenti quelle maggiori agevolezze che non tornino a danno del servizio.
§ 246. Gli attendenti, ai quali è concesso pernottare fuori del quartiere, non possono girovagare di notte tempo, nè uscir dalla loro abitazione salvochè per l'adempimento del loro servizio.
§ 247. Il soldato che abbandona volontariamente il servizio di un uffiziale non può entrare al servizio di un altro, salvochè ragioni particolari inducano il comandante del Corpo a permetterglielo.
§ 248. Gli attendenti cessano immediatamente da detta qualità ogni qual volta siano nominati appuntati, e non possono esser promossi caporali se non alle condizioni prescritte dalla legge sull'avanzamento.
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