RegolamentoCapo VIII

Art. 64

Doveri dei comandanti di Circondario e di Divisione riguardo a detti uffiziali.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 256. Tosto ricevuta alcuna delle dichiarazioni mentovate ai §§ 252, 253, 254 e 255, il comandante del Circondario ne informerà il comandante generale della Divisione militare. § 257. Il comandante del Circondario eserciterà la sua vigilanza sul contegno e sulla condotta degli uffiziali in aspettativa residenti nel rispettivo Circondario, informando senza indugio il comandante generale della Divisione, di qualunque fatto notevole che risguardasse taluno di essi, come pure di quelli che per avventura venissero a morte. Il comandante generale informerà tostamente alla sua volta il Ministero. § 258. I comandanti generali divisionali, ed i comandanti dei Circondari iscrivono su apposito registro gli uffiziali in aspettativa residenti nel rispettivo distretto, di mano in mano che ricevono la rispettiva dichiarazione di domicilio, e vi notano le variazioni che succedano fra i medesimi. § 259. Nel 1.° mese d'ogni trimestre i comandanti militari di Circondario trasmettono al Ministero per mezzo dei comandanti delle Divisioni un elenco nominativo degli uffiziali in aspettativa residenti nel rispettivo Circondario al 31 del mese precedente, unendovi un elenco delle variazioni successe fra i medesimi nel trimestre scaduto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Doveri dei comandanti di Circondario e di Divisione riguardo a detti uffiziali. (Art. 64 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo