RegolamentoCapo IX

Art. 67

Specchi caratteristici e di condotta degli uffiziali, liste di proposizione.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 262. Gli specchi caratteristici, e di condotta degli uffiziali, prescritti dal regolamento sull'avanzamento sono conformi al modello n.° 2. § 263. Essi vogliono essere compilati con chiarezza e verità, con perfetta cognizione di ciò che si espone, senza lacune, nè espressioni vaghe od ambigue; gli uffiziali che concorrono alla loro compilazione riterranno che sono mallevadori sull'onor loro di tutti i torti che commettessero per trascuranza, per parzialità, per debolezza, o per altri meno retti motivi, non che del danno che ne risultasse al Regio servizio. È perciò loro stretto dovere di sperimentare e di distinguere i talenti e le buone o cattive qualità dei loro subordinati, e di fedelmente descriverle. Le stesse avvertenze sono applicabili alla compilazione delle liste di proposizione di uffiziali per l'avanzamento ai vari gradi ed impieghi. § 264. Coloro che concorrono alla compilazione degli specchi per gli uffiziali subalterni possono richiedere dai rispettivi capitani gli opportuni schiarimenti sulla loro condotta e sul modo di servire. § 265. Saranno tenuti nel massimo segreto i pareri individuali, e le discussioni occorse nella compilazione di detti specchi; però il comandante del Corpo farà conoscere ad ogni uffiziale inferiore, in presenza degli uffiziali superiori, le note caratteristiche che lo riguardano, eccettuate quelle contemplate nelle colonne 1, 2 e 6, notandogli con ispecial cura quelle sfavorevoli, sia riguardo all'istruzione che alla condotta militare e privata, e lo avverte, quando ne sia il caso, delle conseguenze che esse possono produrre sulla sua carriera, eccitandolo a correggersi. Simile comunicazione ricevono gli uffiziali superiori dal comandante del Corpo, o dal Generale di Brigata, e dall'ispettore, all'epoca dell'ispezione annuale. § 266. L'esemplare degli specchi suddetti, che rimane presso il comandante del Corpo pel fine indicato al § 158 del regolamento 5 giugno 1854, è accuratamente custodito, e viene quindi annullato dopo due anni all'epoca in cui si compilano i nuovi specchi. Gli specchi caratteristici degli uffiziali sanitari e veterinari ascritti al Corpo (conformi al modello N. 2 bis) saranno compilati, con le norme sopra dette, nel mese di gennaio d'ogni anno in triplice originale; di questi il comandante del Corpo ne trasmette uno per la via gerarchica al Ministero, uno direttamente al Consiglio superiore militare di sanità, e ritiene l'altro presso di sè. § 267. I comandanti di Corpo prepareranno in duplice copia i loro stati caratteristici, sui quali nella prima facciata faranno trascrivere quanto riguarda il loro stato di servizio, lasciando in bianco il rimanente. Tali stati verranno trasmessi cogli altri al Generale di Brigata, che li completerà, e ne trasmetterà poscia un esemplare al Ministero, conservando l'altro a disposizione dei Generali ispettori nel corso delle loro visite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-67

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Specchi caratteristici e di condotta degli uffiziali, liste di proposizione. (Art. 67 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo