Regolamento›Capo IX
Art. 69
253 / 413Registro generale delle variazioni.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 271. Tutte le variazioni che succedono fra i militari del Corpo sono registrate ogni giorno dai rispettivi comandanti di squadrone in un rapporto modello N.° 31, che consegnano all'aiutante maggiore corredato dei documenti giustificativi.
Simile rapporto fanno pervenire all'aiutante maggiore i comandanti di distaccamento alle epoche determinate dai regolamenti amministrativi.
§ 272. L'aiutante maggiore, dopo aver verificato le variazioni ed esaminata la regolarità degli annessi documenti, le inscrive sul registro generale delle variazioni modello n.° 5, e rimette quindi i rapporti e i documenti suddetti al segretario del Consiglio d'amministrazione.
§ 273. I regolamenti amministrativi porgono le norme più particolari occorrenti per la tenuta del registro sovra indicato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-69