Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 85
Custodia dello stendardo.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 308. Fa custodire in quartiere lo stendardo, di cui è risponsabile, epperò lo fa riporre nella camera destinata pel suo ufficio, collocandovi, se occorre, una sentinella alla porta.
§ 309. Quando il reggimento sia stanziato in una fortezza, od in una caserma ove alloggino uffiziali superiori del Corpo, lo stendardo è custodito presso il più anziano fra i più elevati in grado, colla sentinella alla porta.
In marcia od in accantonamento, lo stendardo è sempre custodito nell'alloggio del comandante del Corpo.
§ 310. Il comandante ora detto avvertirà costantemente, ed in ispecie nelle circostanze difficili, l'importanza massima della conservazione dello stendardo; vi destinerà, occorrendo, una scorta tratta dallo squadrone con cui esso si trova, incaricata più specialmente di difenderlo ad ogni estremo, senza però che il Corpo sia mai dispensato dall'obbligo solenne di custodirlo e difenderlo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-85