Regolamento›Capo II
Art. 90
Doveri speciali relativi al comando degli squadroni ed all'istruzione.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 326. Il luogotenente colonnello ed il maggiore sono mallevadori verso il comandante del Corpo dell'istruzione e del servizio degli squadroni da loro comandati, ne assumono il comando ogniqualvolta il reggimento, ovvero due o più squadroni prendono le armi; procurano di ben conoscere tutti i militari, e segnatamente i graduati.
§ 327. Sono parimente mallevadori dei progressi delle istruzioni loro affidate e procurano che queste procedano regolarmente e uniformemente, astenendosi d'introdurvi di propria autorità alcuna modificazione od aggiunta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-90