RegolamentoCapo II

Art. 90

Doveri speciali relativi al comando degli squadroni ed all'istruzione.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 326. Il luogotenente colonnello ed il maggiore sono mallevadori verso il comandante del Corpo dell'istruzione e del servizio degli squadroni da loro comandati, ne assumono il comando ogniqualvolta il reggimento, ovvero due o più squadroni prendono le armi; procurano di ben conoscere tutti i militari, e segnatamente i graduati. § 327. Sono parimente mallevadori dei progressi delle istruzioni loro affidate e procurano che queste procedano regolarmente e uniformemente, astenendosi d'introdurvi di propria autorità alcuna modificazione od aggiunta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-90

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Doveri speciali relativi al comando degli squadroni ed all'istruzione. (Art. 90 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo