RegolamentoCapo II

Art. 92

Del luogotenente colonnello, o del maggiore comandante il deposito distaccato dal Corpo.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 332. Il comandante del deposito è sempre un uffiziale superiore nominato dal Ministero. Egli è rivestito di tutta l'autorità del Capo del Corpo, pel servizio, istruzione, pulizia interna, montura, matricola, arruolamenti, assoldamenti, surrogazioni, rassegne o congedi, e per quanto concerne i cavalli. Fa giurare le nuove reclute a norma del regolamento. § 333. Non può fare promozioni nè trasferire militari da uno squadrone ad un altro. § 334. Dovendo egli infliggere gli arresti di rigore ad un uffiziale suo dipendente, ne riferirà al comandante la divisione territoriale, onde sia da questi fissata la durata della punizione. § 335. Trattandosi di retrocessione di sott'uffiziali, quando egli creda di convocare la Commissione di disciplina, ne otterrà preventivamente l'autorizzazione dal comandante la divisione territoriale, e lo richiederà di completare essa Commissione con altri uffiziali, i quali per quanto possibile saranno della stess'arma, in servizio attivo od in ritiro, ovvero in aspettativa, non però per sospensione dall'impiego. § 336. Quando egli abbia a prendere determinazioni gravi relative alla disciplina, od all'amministrazione, dovrà, se l'urgenza dell'esecuzione non è necessaria, ottenere preventivamente l'avviso del comandante del Corpo. § 337. Procura d'uniformarsi alle prescrizioni vigenti nel reggimento, per quanto esse sieno attuabili nel deposito. § 338. Presiede il Consiglio d'amministrazione, e quando il Ministero così prescriva, nè può essere contemporaneamente il relatore, e quindi gl'incombono i doveri e le malleverie impostegli dal regolamento d'amministrazione. § 339. Non ha facoltà di concedere gratificazioni a carico di una massa qualunque, senza ottenere prima l'assenso del comandante del Corpo, al quale ne rivolgerà la proposta, eccettuate quelle per i lavori contabili, che sono assegnate dai Consigli d'amministrazione. § 340. Tiene carteggio con tutte le autorità civili e militari, giusta le esigenze del servizio. Spedisce inoltre al comandante del Corpo: 1.° Ogni 15 giorni la situazione mod. n.° 24, e l'elenco delle variazioni occorse nella quindicina nel personale uffiziali, sott'uffiziali e caporali, unitamente ad un elenco delle diserzioni avvenute; 2.° Ogni 15 giorni un rapporto particolareggiato sul servizio, sulla disciplina e sull'istruzione; 3.° Spedisce al comandante del Corpo ogni 6 mesi una situazione rappresentante lo stato della finanza del reggimento sì in contanti che in natura, conforme al modello n. 11. § 341. Per semplice norma del Generale ispettore e del comandante del Corpo, egli compilerà gli specchi caratteristici e di condotta dei suoi uffiziali, tenendone una copia presso di sè. § 342. Farà compilare all'epoca stabilita, e quando ne sarà richiesto, gli stati di condotta e liste di proposizione per l'avanzamento, ritenendo una copia di quei documenti per proprio uso. § 343. Nella sua corrispondenza col comandante del Corpo, egli conserverà quelle forme di deferenza dovute al grado della persona alla quale egli scrive. Succedendo fatti la cui importanza lo richiedesse, ne informerà immediatamente il colonnello. § 344. Dovendo egli assentarsi per qualunque motivo, è rimpiazzato provvisoriamente dall'uffiziale più elevato in grado ed anzianità fra i presenti. Riferirà tosto al colonnello sia la sua assenza, sia le cause che la motivarono. § 345. Cessando definitivamente dal comando, si uniforma a quanto è prescritto dall'; fa esatta consegna della presidenza amministrativa al suo successore in apposita seduta del Consiglio, una copia del verbale della quale, sottoscritta dagli uffiziali superiori e dai membri del Consiglio, sarà trasmessa al comandante del Corpo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-92

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