Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 88
Rimessione del comando.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 319. Cessando definitivamente dal comando del Corpo, egli consegna al suo successore i registri e i documenti del carteggio particolare tenuto durante il suo comando col Ministero, e colle altre autorità, non che la raccolta delle leggi, regolamenti, ecc., che servono all'uso del suo ufficio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-88