Art. 88 · Rimessione del comando.
RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 88

297 / 413

Rimessione del comando.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 319. Cessando definitivamente dal comando del Corpo, egli consegna al suo successore i registri e i documenti del carteggio particolare tenuto durante il suo comando col Ministero, e colle altre autorità, non che la raccolta delle leggi, regolamenti, ecc., che servono all'uso del suo ufficio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-88