RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 87

Riforma di cavalli.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 318. Ogniqualvolta occorra di addivenire alla riforma di cavalli, il comandante il reggimento convoca una Commissione composta: Del comandante del reggimento, D'un uffiziale superiore, ) > delegati dal comandante. Di due capitani, ) Di un sotto-commissario, e Del veterinario in 1.°, o chi per esso. Tale Commissione determinerà in modo coscienzioso, se i cavalli proposti possano continuare a prestare servizio, ovvero se ne siano assolutamente incapaci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-87

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Riforma di cavalli. (Art. 87 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo