Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 84
Vigilanza sull'amministrazione, sulla montura, sulla bardatura, sul corredo, sulle armi, sul casermaggio e sugli uffici del Corpo.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 303. Veglia sull'amministrazione del Corpo, ma tuttochè presidente del Consiglio, deve assolutamente astenersi dal fare di sua propria autorità alcuna di quelle disposizioni che sono riservate al Consiglio stesso.
Egli si procura frequenti informazioni specialmente dall'uffiziale superiore relatore, sull'andamento dell'amministrazione, e su tutto ciò che possa giovare o nuocere alla salute ed agli interessi del soldato.
§ 304. Al principio d'ogni semestre egli passa, o fa passare da un uffiziale superiore, la rassegna del deconto, secondo le norme stabilite dal regolamento d'amministrazione.
Ogni richiamo del soldato per fatto anteriore all'ultima rassegna di deconto, è sempre rigettato, salvo il caso di evidente errore.
Terminata la rassegna, con un ordine del giorno da leggersi al Corpo degli uffiziali riuniti, il comandante indica quali squadroni egli abbia trovato meglio amministrati, quali mediocremente, e quali male.
§ 305. Veglia a che i suoi subordinati osservino strettamente la montura stabilita, curino la nettezza della persona, e più specialmente che gli uffiziali vestano con quella perfetta decenza che si conviene al loro grado.
§ 306. Importando sommamente che le armi e gli oggetti di bardatura dei cavalli sieno ognora in buono stato, e che la truppa sia provvista del necessario corredo, uniforme alle prescrizioni vigenti, e lo conservi in buona condizione di servizio, cosicché ogni militare col suo cavallo sia in grado di intraprendere ad ogni istante qualunque mossa od operazione gli venga ordinata, il comandante del Corpo veglia a che i comandanti di squadrone passino colla voluta diligenza le riviste prescritte alle armi ed al corredo dei soldati, alla bardatura dei cavalli, non che alle suppellettili di caserma, praticandole egli stesso ogniqualvolta lo crederà opportuno, a norma di quanto è accennato alla parte 3.ª di questo regolamento.
§ 307. Stabilisce l'orario degli uffici del Corpo, veglia sul loro andamento ed a che i libri e registri degli uffici e degli squadroni siano tenuti al corrente nel modo prescritto, li esamina tratto tratto, o li fa esaminare attentamente da un uffiziale superiore, avvertendo specialmente se i registri delle punizioni dei sott'uffiziali, caporali e soldati tenuti dagli squadroni e dalla maggiorità, concordino perfettamente fra loro.
Dopo esaminati i registri, li firma tutti due volte almeno in ciascun anno, apponendovi la data della seguita rivista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-84