Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 87
296 / 413Riforma di cavalli.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 318. Ogniqualvolta occorra di addivenire alla riforma di cavalli, il comandante il reggimento convoca una Commissione composta:
Del comandante del reggimento,
D'un uffiziale superiore, )
> delegati dal comandante.
Di due capitani, )
Di un sotto-commissario, e
Del veterinario in 1.°, o chi per esso.
Tale Commissione determinerà in modo coscienzioso, se i cavalli proposti possano continuare a prestare servizio, ovvero se ne siano assolutamente incapaci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-87