Art. 90 · Doveri speciali relativi al comando degli squadroni ed all'istruzione.
RegolamentoCapo II

Art. 90

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Doveri speciali relativi al comando degli squadroni ed all'istruzione.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 326. Il luogotenente colonnello ed il maggiore sono mallevadori verso il comandante del Corpo dell'istruzione e del servizio degli squadroni da loro comandati, ne assumono il comando ogniqualvolta il reggimento, ovvero due o più squadroni prendono le armi; procurano di ben conoscere tutti i militari, e segnatamente i graduati. § 327. Sono parimente mallevadori dei progressi delle istruzioni loro affidate e procurano che queste procedano regolarmente e uniformemente, astenendosi d'introdurvi di propria autorità alcuna modificazione od aggiunta.
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