Art. 85 · Custodia dello stendardo.
RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 85

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Custodia dello stendardo.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 308. Fa custodire in quartiere lo stendardo, di cui è risponsabile, epperò lo fa riporre nella camera destinata pel suo ufficio, collocandovi, se occorre, una sentinella alla porta. § 309. Quando il reggimento sia stanziato in una fortezza, od in una caserma ove alloggino uffiziali superiori del Corpo, lo stendardo è custodito presso il più anziano fra i più elevati in grado, colla sentinella alla porta. In marcia od in accantonamento, lo stendardo è sempre custodito nell'alloggio del comandante del Corpo. § 310. Il comandante ora detto avvertirà costantemente, ed in ispecie nelle circostanze difficili, l'importanza massima della conservazione dello stendardo; vi destinerà, occorrendo, una scorta tratta dallo squadrone con cui esso si trova, incaricata più specialmente di difenderlo ad ogni estremo, senza però che il Corpo sia mai dispensato dall'obbligo solenne di custodirlo e difenderlo.
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