Regolamento›Capo VI
Art. 46
Licenze degli uffiziali. Visite nei luoghi dove si fermano.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 184. Gli uffiziali in licenza che si soffermano oltre le ore 24 in una città o piazza il cui comandante, o chi ne fa le veci, sia loro superiore in grado o in anzianità, sono tenuti a presentarglisi.
Nei capi-luoghi di dipartimento e di divisione essi si presentano pure all'ufficio dello stato maggiore del gran comando e della divisione.
§ 185. Essi presentano inoltre o trasmettono franco di posta al comandante del circondario ove si propongono di soggiornare il loro viglietto di licenza per la sua vidimazione.
§ 186. I comandanti di circondario e di divisione possono imporre all'uffiziale che trasgredisce i sovra indicati doveri, di rientrare immediatamente al suo Corpo, avvisandone il comandante di questo ed il Ministro della guerra.
§ 187. Gli uffiziali in licenza devono rientrare al Corpo in tempo utile per compiere il loro turno di distaccamento, e dove esso succeda in tempo non previsto, e tale che l'uffiziale non possa essere richiamato, egli riprenderà il suo turno alla prima opportunità.
§ 188. Tosto ritornati al Corpo gli uffiziali prenderanno cognizione degli ordini emanati durante la loro licenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-46