Regolamento›Capo VI
Art. 45
Delle assenze, e delle licenze in generale.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 180. Nessun militare può allontanarsi dal luogo di sua dimora senza averne ottenuto regolare autorizzazione.
Ogni infrazione a questo divieto vuol essere severamente punita in via disciplinare, salvo che rivesta il carattere di un reato, nel qual caso si veglierà alla stretta osservanza della legge penale, giusta l'.
§ 181. Le licenze sono rette da uno speciale regolamento, che verrà sempre accuratamente osservato in ogni sua parte.
§ 182. I militari in licenza non possono far dimora nel luogo stesso dove è stanziato il Corpo cui appartengono, senza averne speciale facoltà dal comandante di questo.
Essi devono tenere in ogni circostanza una condotta regolare e decorosa appunto come se fossero al Corpo. I comandanti di Corpo richiameranno immediatamente per via dei comandanti di circondario coloro che si comportassero diversamente, informandone, se si tratti d'uffiziali, il Ministero della guerra.
§ 183. Vestendo la divisa militare essi osservano strettamente le prescrizioni vigenti nella divisione e nella piazza ove dimorano.
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