Regolamento›Capo VI
Art. 47
Licenze dei sott'uffiziali, caporali e soldati.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 189. I sott'uffiziali, caporali e soldati partenti in licenza, portano seco l'intiero corredo col cinturino e la sciabola.
§ 190. Durante la licenza devono vestire sempre la divisa militare, eccettuato quando attendano ai lavori di campagna, od all'esercizio di qualche arte, professione o mestiere, ed eccettuati pure i militari in licenza per rassegna di rimando.
§ 191. Essi devono presentare il viglietto di licenza alle autorità militari ed amministrative, ed ai carabinieri reali secondo le norme accennate in calce del viglietto di licenza.
§ 192. I comandanti militari dei circondari veglieranno sulla loro condotta e a che essi osservino strettamente le disposizioni che li riguardano; e ne reprimeranno e puniranno le mancanze, rimandandoli anche, ove occorra, al Corpo. Nei casi gravi li faranno tradurre dai carabinieri reali, informando di ogni cosa i comandanti dei Corpi rispettivi.
Eserciteranno pure la loro vigilanza sui detti militari i carabinieri reali, nei luoghi segnatamente dove non risieda il comando militare; li avvertiranno delle loro mancanze, ed in caso di gravi disordini, potranno anche procedere al loro arresto informandone prontamente il comando suddetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-47